Statuto Associazione Nazionale Disaster Manager

(Modifiche approvate dall'assemblea generale dei soci nella seduta del 27 aprile 2013)

Art. 1 - denominazione

E' costituita l’Associazione Nazionale Disaster Manager, di seguito denominata “ Asso.Di.Ma.” (Associazione Nazionale Disaster Manager).
Asso.Di.Ma. in qualità di Associazione Professionale non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento delle proprie finalità sociali in conformità alle disposizioni contenute nel LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4
L’ Asso.Di.Ma ha sede in Roma, L’ Asso.Di.Ma può istituire sedi periferiche.

Art. 2 - scopi

L'Associazione Nazionale Disaster Manager - Asso.Di.Ma - effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi intesi a promuovere e valorizzare in primo luogo le professionalità di chi attua la sua attività professionale o la sua attività di Volontariato nell'ambito della protezione civile o in attività strettamente connesse alla protezione civile con fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche. Promuove ed effettua studi, ricerche, iniziative ed interventi volti alla divulgazione dello sviluppo scientifico, giuridico, culturale ed economico nei settori della Protezione Civile, della Difesa Civile e della Sicurezza. A tal fine :
promuove e realizza programmi di studi e di ricerche finalizzati alla protezione civile, anche in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, Istituti di Ricerca, Università ed altre Associazioni; fornisce valutazioni in materia di Protezione e Difesa Civile, oltre che valutazioni su prodotti quali studi, programmi e piani di protezione civile, compie attività di sperimentazione ed elabora progetti pilota;
promuove e svolge attività di formazione e di informazione in materia di protezione civile, di difesa civile e di Sicurezza, anche attraverso la realizzazione di corsi di formazione a vari livelli (base, specializzazione) e/o anche attraverso interventi di formazione a distanza. Per la realizzazione di particolari attività di formazione, studio, ricerca o servizio, Asso. Di.Ma. può stipulare apposite convenzioni con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri;
realizza attività di informazione, anche attraverso il ricorso alle più avanzate tecnologie e ad un portale sulla Protezione civile, Difesa Civile e Sicurezza realizzato dalla stessa Asso.Di.Ma.; svolge attività di promozione e collegamento con tutte le forme di volontariato, soprattutto quelle specifiche di Protezione Civile e Difesa Civile, al fine di assicurare loro un sostegno ed un adeguato sviluppo sul territorio nazionale ed internazionale;
l'associazione può, anche in unione con Istituzioni scientifiche, Organizzazioni, Associazioni, Enti Pubblici o Privati italiani o stranieri; , attuare ogni altra iniziativa volta al raggiungimento degli scopi sociali.
In ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 l’Associazione Nazionale Disaster Manager adotta un codice di condotta dei propri iscritti e vigila sulla condotta professionale degli associati. Il codice di condotta viene emanato dal Consiglio Nazionale che determinerà anche le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del medesimo codice.

Art. 3 Soci

- le persone fisiche o giuridiche disposte a concorrere al perseguimento degli scopi dell’Istituto mediante sottoscrizione di quote associative (Soci ordinari);
- le Associazioni di Volontariato, gli Enti Locali, Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni, (Soci aderenti);
- persone fisiche e giuridiche che abbiano acquisito particolari meriti nei settori nei quali l’associazione opera, nominati dal Presidente, su proposta del Consiglio Nazionale e saranno iscritte in un apposito elenco (Soci Onorari).
I soci ordinari al fine della migliore ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 saranno suddivisi in elenchi separati ovvero:
l’elenco “professionisti “ dove per professionisti si intende: chiunque nell’ambito delle discipline intervenienti, nell’area della protezione civile, svolga attivita' economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi ivi compresa la pubblica amministrazione, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo anche in posizione di lavoro dipendente.
L’elenco dei “professionisti” potrà comportare una sottodivisione: “certificati” e “non certificati”.
L’elenco “volontari” dove confluiranno tutti gli altri i soci aderenti saranno suddivisi in elenchi separati ovvero:
l'elenco delle organizzazioni di volontariato di protezione civile dove saranno iscritte tutte le associazioni che corrisponderanno ai requisiti previsti dall'apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.
L’elenco “enti aderenti” dove confluiranno tutti gli altri. L’iscrizione è ammessa con atto di approvazione del Presidente dell’associazione.
I soci ordinari godono tutti degli stessi diritti ma non degli stessi doveri.

Art. 4 diritto di voto e vita associativa

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci Aderenti (Associazioni di Volontariato, gli Enti Locali, Enti morali ed, in genere, tutte le Istituzioni) hanno diritto di voto attraverso un rappresentante formalmente designato.
La partecipazione alla vita associativa è a tempo indeterminato, salvo i casi di dimissioni volontarie, morosità, sospensione o radiazione.
La partecipazione alla vita associativa a tempo determinato può essere ammessa, previa delibera del Consiglio Nazionale, per attuare particolari iniziative volte al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 quote associative

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Nazionale.

Art. 6 Modalità di ammissione

La domanda di iscrizione è sottoposta all’approvazione del Presidente. L’iscrizione stessa decorre dal momento in cui la relativa domanda è stata accettata ed è stato effettuato il versamento della quota associativa relativa al primo anno.
L’adesione si intende rinnovata tacitamente di anno in anno se non è disdetta mediante formale comunicazione.
Le organizzazioni di volontariato saranno iscritte se corrisponderanno ai requisiti previsti dall’apposito regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Art. 7 Obblighi

I Soci sono tenuti:
a) al pagamento del quota annuale di adesione;
b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti Interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Istituto con particolare riferimento “codice di condotta”.
Le quote annuali di cui alla precedente lettera a) dovranno essere versati entro 30 giorni dalla richiesta all'uopo formulata dal Tesoriere. Ai fini del successivo art. 10, il Socio sarà considerato moroso, decorsi 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento di cui sopra.

Art. 8 Perdita della qualità di Socio

La qualità di Socio si perde per morosità, recesso, esclusione, morte.

Art. 9 Recesso

La dichiarazione di recesso sarà indirizzata al Presidente, e diverrà immediatamente efficace.

Art. 10 Esclusione

L'esclusione nei confronti del socio sarà deliberata dal Presidente , su parere vincolante del Consiglio Nazionale, Il Presidente Può sospendere in qualsiasi momento un socio ai fini della tutela degli interessi dell’associazione e ne darà immediatamente comunicazione ai membri del Consiglio Nazionale.

Gli Organi dell'Associazione sono:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Nazionale ;
c) il Presidente;

Art. 11 Organi

d) il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato,

Art. 12 Composizione dell’ Assemblea dei Soci

L'Assemblea è composta dai soci iscritti nel Libro dei Soci che è composto dai vari elenchi di cui all’art. 3 al momento della spedizione dell'avviso dì convocazione. Ogni socio ordinario o aderente ha diritto ad un voto.

Art.13 Funzioni dell’Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell’associazione:
a) delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto;
b) elegge i membri nominali del il Consiglio Nazionale; L’elezione viene effettuata attraverso liste presentate anche direttamente in assemblea al Presidente . Il Presidente provvederà a quanto necessario per procedere in assemblea al regolare svolgimento delle operazioni di voto. I candidati al Consiglio Nazionale possono partecipare ad una sola lista.
c) Elegge, se ritenuto necessario il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delibera su tutti gli altri oggetti che, a norma di Statuto, sono riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Nazionale;
e) stabilisce la liquidazione dell’associazione, ovvero ne delibera la proroga.

Art. 14 Convocazione dell’Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta ogni tre anni L'Assemblea è altresì convocata tutte le volte che il Consiglio Nazionale lo ritenga necessario e quando lo richieda un numero di Soci che rappresenti almeno il 20% dei totale dei soci. La richiesta di assemblea straordinaria potrà pervenire dal soci in via collettiva od individuale anche attraverso email al Presidente o ai membri del Consiglio Nazionale che le faranno pervenire al Presidente.
L'Assemblea è convocata dal Presidente con formale comunicazione scritta fax o e-mail o sms, spediti sette giorni prima della data di convocazione, contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione, salvo che non si sia provveduto con la modalità del comma seguente.
La pubblicazione sul sito internet dell’associazione della convocazione dell’assemblea dei soci contenente l'Ordine del Giorno, l'ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione almeno 30 giorni prima della data di convocazione sostituisce a tutti gli effetti la formale comunicazione scritta.
In caso di estrema urgenza l'Assemblea potrà essere convocata mediante telegramma, fax o e-maíl o sms, spediti tre giorni prima della data di convocazione e parimenti contenente l'Ordine del Giorno, l’ora, il giorno ed il luogo della prima e della seconda convocazione nonché la pubblicazione della stessa sul sito web dell’associazione.

Art. 15 Validità

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente la maggioranza, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
E’ possibile il voto per delega. Ciascun delegato non potrà essere portatore di più di 5 deleghe dei soci che rivestano tale qualifica alla data dell’assemblea ed aventi diritto al voto. La delega dovrà pervenire al Presidente dell’assemblea in forma scritta e controfirmata dal delegante prima dell’apertura delle operazioni di voto dell’Assemblea.

L'Assemblea elegge il proprio Presidente ed il Segretario.
Il Presidente dell’Assemblea regola lo svolgimento dell’assemblea basandosi su i principi di democrazia e di trasparenza
All'assemblea partecipa il Presidente dell’Associazione con diritto di voto.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti.
Per le modifiche del presente Statuto è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Istituto occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) dei Soci.
I verbali dell'Assemblea sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Pubblicità delle delibere

Le deliberazioni dell’Assemblea saranno pubblicate sul sito dell’associazione e conservate agli atti presso la Sede dell’Associazione.

Art. 17 composizione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da sette a quaranta membri nominali eletti dall'Assemblea Generale di cui almeno il 50% fra i soci ordinari iscritti nell’elenco “professionisti” di cui all’articolo 3 comma 5 del presente Statuto.
Partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale il Responsabile ed un rappresentante per ognuna delle sedi periferiche.
I componenti del Consiglio Nazionale durano in carica tre anni e possono essere rinominati.
Il Consiglio Nazionale elegge fra i propri componenti il Presidente dell’Associazione e uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario.
Al Consiglio Nazionale possono essere altresì invitati dal Presidente, con voto consultivo i soci onorari, ed altre persone che collaborino nelle attività dell’Associazione senza diritto di voto.

Art. 18 Funzioni del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale:
- entro i primi quattro mesi dell’esercizio finanziario procede all’approvazione della relazione sull’attività svolta, del bilancio consuntivo, del bilancio preventivo e per deliberare sulle altre materie proposte all’Ordine del Giorno dal Consiglio Nazionale ai sensi del presente Statuto
- elegge fra i propri componenti il Presidente dell’Associazione e uno o più Vice Presidenti di cui uno Vicario
- può deliberare la convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Soci;
- nomina i responsabili delle sedi operative periferiche
- redige il programma delle attività;
- provvede alla nomina del Tesoriere;
- delibera l’entità delle quote annuali ;
- redige i Regolamenti
- In ottemperanza alla LEGGE 14 gennaio 2013 , n. 4 emana il “codice di condotta dei propri iscritti” e vigila sulla condotta professionale degli associati.
- Determina i criteri per le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni del codice di condotta dei propri iscritti.
- Eroga le sanzioni disciplinari agli associati per le violazioni del medesimo codice valutandone le responsabilità soggettive caso per caso.
- può nominare un’apposita commissione composta da Consiglieri Nominali ed integrata eventualmente da esperti a cui attribuire specifiche funzioni per le istruttorie connesse a presunte infrazioni al codice di condotta.
- può nominare uno o più Comitati composti da Consiglieri, o da esperti, cui attribuire specifiche funzioni. In tale ipotesi, i Responsabili dei Comitati partecipano alle riunioni del Consiglio Nazionale a titolo consultivo;
- può delegare al Presidente ed al/ai Vice Presidente specifiche competenze del Consiglio Nazionale stesso.
- delibera sull'istituzione di sedi periferiche e sul regolamento delle stesse sedi periferiche.

Art. 19 Convocazione del Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l’anno, di norma, presso la sede dell’associazione o anche in altra località stabilita dal Presidente, sentito lo stesso Consiglio. Il Consiglio Nazionale deve essere convocato dal Presidente anche quando lo richieda almeno un terzo dei membri effettivi del Consiglio stesso.
Per la validità delle delibere è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
La mancata partecipazione ingiustificata da parte di un Consigliere a due sedute del Consiglio, comporta automaticamente la dichiarazione di decadenza dall’incarico.

Art. 20 Il Presidente - funzioni

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; in caso di assenza o impedimento, la legale rappresentanza dell’Associazione spetta al Vice Presidente Vicario.
Al Presidente è delegata la gestione degli affari correnti e provvede alla esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Nazionale.
Il Presidente può adottare provvedimenti di urgenza che dovranno però essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione.
Il Presidente convoca l’Assemblea dei soci (con le modalità di cui all'art. 15) ed il Consiglio Nazionale (secondo il disposto dell’art. 20).
Delibera sull’ammissione dei nuovi soci e nomina i soci onorari.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i provvedimenti di urgenza possono essere adottati dal Vice Presidente Vicario, che curerà altresì di sottoporli alla ratifica del Consiglio Nazionale nella sua prima riunione;

Art. 21 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato, è costituito da tre membri effettivi (di cui uno Presidente) e due supplenti, nominati dall'Assemblea dei Soci. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita la vigilanza sulla gestione, sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, nonché sulla osservanza delle leggi e/o dei Regolamenti del presente Statuto.

Art. 22 Esercizio sociale

L’esercizio sociale decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23 Bilancio - presentazione e approvazione

Il Presidente, con l’ausilio del Tesoriere, predispone annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, unitamente alla relazione giustificativa, il bilancio preventivo e consuntivo, che dovrà essere presentato al Consiglio Nazionale dei soci per l’approvazione.
Il Consiglio Nazionale provvederà all’approvazione del bilancio, predisposto dal Presidente, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Art. 24 Utili e avanzi di gestione

Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno esclusivamente reinvestiti in opere ed attività volte a perseguire le finalità dell’Associazione.
E’ esclusa la distribuzione in modo diretto o indiretto degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale tra i soci.

Art. 25 Patrimonio sociale entrate

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell’Associazione;
- dalle quote sociali, da donazioni, contributi, libere elargizioni e lasciti; L’Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
- dalle quote associative;
- dai beni acquisiti in proprietà dall'Associazione;
- dai residui annuali di gestione;

- dai versamenti volontari dei soci;
- dai contributi di Enti pubblici e privati,di soggetti societari e di persone fisiche;
- dalle entrate relative all'attività dell’associazione.
- dalle raccolte pubbliche di fondi.

Art. 26 I Libri dell’Associazione

Oltre ai libri e alle scritture richiesti dalla legge, l'associazione deve tenere:
a) il Libro dei Soci;
b) il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c)il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Comitato Nazionale;
d)il libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dei Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato. I libri cui alle lettere a), b), c) sono tenuti a cura dell'Associazione, il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura del Collegio dei Revisori dei Conti, se nominato.
I soci hanno diritto di esaminare presso la sede sociale i libri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente articolo e di ottenerne estratti.

Art. 27 Pubblicazioni

Le pubblicazioni ed il materiale informativo-formativo, redatto a cura dell’Associazione sia su supporto cartaceo che su supporto informatico, è inteso esclusivamente a diffondere, senza fine di lucro, gli scopi statutari.

Art. 28 Promozione e realizzazione delle iniziative

La promozione e la realizzazione delle attività e delle iniziative di cui all’art. 2 del presente Statuto, saranno effettuate in aderenza ai principi statutari per il perseguimento delle finalità istituzionali, con la partecipazione dei soci.
Potrà essere consentita la partecipazione di terzi,senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione,ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 29 Attività di formazione

La promozione e lo svolgimento di attività di formazione saranno effettuate in conformità alle finalità istituzionali dell’Associazione, con la partecipazione dei soci.
Potrà essere consentita la partecipazione di terzi,senza una specifica organizzazione e dietro pagamento di corrispettivi non eccedenti i costi di diretta imputazione,ai sensi dell’art.108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 30 Erogazioni liberali

Le eventuali donazioni o lasciti in denaro o in natura, i contributi, le sovvenzioni, nonchè ogni altro bene pervenuto all'Associazione saranno impiegate in modo esclusivo nell'esercizio dell'attività istituzionale per la realizzazione delle finalità stabilite dallo Statuto.
Le stesse sono assunte a titolo di liberalità, e non costituiscono controprestazioni di cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuati dall'Associazione,salvo i casi di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.
In tali casi potranno essere effettuate anche offerte di beni di modico valore ai sovventori, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.108,comma 2-bis,del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917.

Art. 31 Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell’Associazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all'art.3,comma 190,della legge 23 dicembre 1996 n.662,e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 32 Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.

Art. 33 rinvio

Non sono consentiti rinvii per disciplinare ciò che non sia previsto espressamente nel presente Statuto eventuali chiarimenti potranno essere espressi esclusivamente dal Consiglio Nazionale ed in ultima istanza dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Art. 34 norma transitoria

Nella stessa assemblea, che approva il presente statuto modificato anche per l’adeguamento alla legge 4/2013, al fine di rendere immediatamente ed efficacemente effettive le modifiche apportate, sarà possibile procedere all'elezione di un nuovo Consiglio Nazionale. In caso di elezione di un nuovo consiglio Nazionale il Presidente avrà l’obbligo della sua convocazione entro sei mesi.

Art. 35 Foro Competente

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione di quanto contenuto nel presente Statuto ed in qualsiasi causa imputabile all’attività statutaria, il Foro competente è quello di Roma.