Schema di certificazione
Rinnovo e mantenimento della certificazione
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE Le persone certificate che abbiano soddisfatto ogni anno i requisiti del mantenimento e abbiano quindi il certificato in corso di validità possono richiedere il rinnovo della certificazione producendo i seguenti documenti: - autocertificazione impegnativa relativa all’attività professionale in corso di svolgimento (esperienza lavorativa specifica maturata nei 5 anni di durata della certificazione). CEPAS rende disponibile apposita modulistica in cui registrare l’attività professionale, contenente dettagli in merito a: ruolo ricoperto, cliente, data e durata dell’attività. E’ fatta salva la facoltà di CEPAS di richiedere in qualsiasi momento evidenze oggettive a supporto di quanto auto dichiarato dal Disaster Manager certificato. - aggiornamento professionale, tramite formazione formale, come indicato nel precedente punto 9). CEPAS rende disponibile apposita modulistica in cui registrare l’aggiornamento professionale, contenente dettagli in merito a: data e durata svolgimento, argomento, sede svolgimento e ente erogatore. E’ fatta salva la facoltà di CEPAS di richiedere in qualsiasi momento evidenze oggettive a supporto di quanto auto dichiarato dal Disaster Manager certificato. - dichiarazione di accettazione dei documenti CEPAS e dichiarazione di assenza reclami (registro reclami) relativa al quinquennio. In occasione del rinnovo, CEPAS procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo la procedura vigente. Per le altre condizioni si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.6, 2.7).
MANTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE La certificazione CEPAS ha una durata di 5 anni e si rinnova, in assenza di revoca e/o rinuncia alla certificazione, al termine dei cinque anni di validità, alle condizioni indicate al paragrafo 10. Annualmente, il disaster manager certificato dovrà produrre a CEPAS quanto segue: dichiarazione di assenza reclami (aspetti deontologici – rif. par. 10) pagamento della quota di mantenimento prevista dal tariffario CEPAS in vigore percorso di aggiornamento permanente: partecipazione, ogni anno, ad almeno una esercitazione afferente a temi di protezione civile di cui al Prospetto B.1 Appendice B Norma UNI 11656; oppure frequenza di un corso di aggiornamento sui temi afferenti alla protezione civile di cui al Prospetto B.1 Appendice B Norma UNI 11656, erogato da una componente o una struttura operativa di cui alla Legge 225/1992, Enti di formazione accreditati, Università, Associazioni professionali di cui alla legge 4/2013 afferenti al settore della protezione civile, Ordini, Collegi, Consigli Nazionali ed altri enti autorizzati all’erogazione della formazione continua come per legge; oppure attività di docenza della durata minima di 8 ore o aver pubblicato almeno 5 articoli o pubblicazioni di settore. Per le altre condizioni si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.5, 2.7). 10.0 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE Le persone certificate che abbiano soddisfatto ogni anno i requisiti del mantenimento e abbiano quindi il certificato in corso di validità possono richiedere il rinnovo della certificazione producendo i seguenti documenti: - autocertificazione impegnativa relativa all’attività professionale in corso di svolgimento (esperienza lavorativa specifica maturata nei 5 anni di durata della certificazione). CEPAS rende disponibile apposita modulistica in cui registrare l’attività professionale, contenente dettagli in merito a: ruolo ricoperto, cliente, data e durata dell’attività. E’ fatta salva la facoltà di CEPAS di richiedere in qualsiasi momento evidenze oggettive a supporto di quanto auto dichiarato dal Disaster Manager certificato. - aggiornamento professionale, tramite formazione formale, come indicato nel precedente punto 9). CEPAS rende disponibile apposita modulistica in cui registrare l’aggiornamento professionale, contenente dettagli in merito a: data e durata svolgimento, argomento, sede svolgimento e ente erogatore. E’ fatta salva la facoltà di CEPAS di richiedere in qualsiasi momento evidenze oggettive a supporto di quanto auto dichiarato dal Disaster Manager certificato. - dichiarazione di accettazione dei documenti CEPAS e dichiarazione di assenza reclami (registro reclami) relativa al quinquennio. In occasione del rinnovo, CEPAS procede inoltre alla rivalutazione delle competenze, in continuità con il rilascio della prima certificazione, secondo la procedura vigente. Per le altre condizioni si rimanda al Regolamento Generale CEPAS (RG01 – par. 2.6, 2.7).